STATUTO
ARCI CACCIA COMITATO REGIONALE SICILIANO APS
ART. 1 - (NATURA GIURIDICA, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA)
L’ARCI Caccia Comitato Regionale Siciliano APS, di seguito definito per brevità, ARCI Caccia Sicilia, è il livello organizzativo regionale dell’ARCI Caccia Nazionale, è una libera e democratica associazione priva di fini di lucro che si fonda sul pluralismo delle idee, sui principi universali della solidarietà, del mutualismo e dell’antifascismo, sul rispetto della pari dignità degli individui senza discriminazione di appartenenza etnica, di religione, di lingua e genere, nel rispetto dei contenuti della Costituzione italiana.
Ha sede legale in Caltanissetta, Via Michelangelo n. 4/43. La variazione della sede legale non comporta modifica statutaria. La durata dell’Associazione è disciplinata dallo Statuto Nazionale.
L’ARCI Caccia Sicilia in quanto articolazione regionale di “ARCI Caccia ETS”, aderisce alla “Federazione ARCI” contribuendo al perseguimento dei fini statutari e alla realizzazione del programma della stessa. Tutti i soci di ARCI CACCIA aderiscono contestualmente alla Federazione ARCI acquisendone i diritti così come previsto nello Statuto della Federazione medesima.
L’ARCI Caccia Sicilia opera nel rispetto di tutte le norme civilistiche, amministrative, tributarie, fiscali che consentono l’ottenimento di agevolazioni, sostegni e opportunità, in ragione del ruolo istituzinale svolto. Svolge altresì azione di coordinamento, valorizzazione, tutela e promozione delle azioni dei Comitati provinciali e locali ed ha il compito di presidiare la corretta conduzione della vita associativa degli stessi sulla base delle norme statutarie e degli eventuali regolamenti sociali. Verifica il rispetto delle norme statutarie e dei principi democratici che reggono il funzionamento di Circoli, Comitati ed all’operato dei Delegati al tesseramento.
L’Associazione considera la tutela, la conservazione e il prelievo faunistico come aspetto particolare dell'ambiente e della sua gestione, pertanto assume lo strumento della programmazione come elemento fondamentale per un uso corretto e complessivo del territorio nell’interesse di tutta la comunità. Per realizzare questi scopi l’Associazione sviluppa una politica di unità con le associazioni venatorie, con il mondo agricolo e ambientalista, con gli Enti del Terzo Settore, con le Associazioni e con le Istituzioni.
Ai fini dell’attuazione delle norme previste nel presente statuto, l’Associazione potrà adottare regolamenti a disciplina delle procedure di tesseramento e del volontariato, del funzionamento degli organi sociali e delle procedure elettorali degli stessi. Può adottare un codice etico quale strumento di esplicitazione dei valori e dei principi etico-sociali ai quali l’associazione si ispira nell’attuazione delle proprie finalità, nel medesimo potranno essere previste norme specifiche di condotta relative all’attività venatoria.
ART. 2 - (SCOPO, FINALITÀ E ATTIVITÀ)
L’ARCI Caccia Sicilia è strumento di costante relazione e raccordo tra i territori e il livello nazionale. Sviluppa i rapporti con l'ente Regione, le Province, i Comuni, le Ripartizioni ed Enti senza fini di lucro e rappresenta l’associazione nei confronti delle organizzazioni sociali e politiche di ambito regionale e provinciale.
L’ARCI Caccia Sicilia non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale (art. 5 Codice Terzo Settore), avvalendosi dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associate salvo diversa esigenza di operatività.
Nello specifico svolge:
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge n. 281 del 14 agosto 1991;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività sportive e ricreative e in modo più specifico nei settori della cinofilia, del tiro sportivo, della falconeria, dell’escursionismo, della pesca sportiva, compresa l’attività didattica.
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- promozione della cultura della legalità, della nonviolenza, della pace tra i popoli;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della L. 53 del 08/03/2000, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
L’ARCI Caccia Sicilia, nel rispetto delle attività di interesse generale sopra evidenziate, intende perseguire i seguenti scopi:
- Valorizzazione, promozione, tutela e organizzazione dell'attività venatoria in armonia con l' esigenza della tutela dell'ambiente e della conservazione della fauna selvatica nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali, regionali;
- Promozione del ruolo dei soci quali componenti attivi della tutela dell'ambiente, della biodiversità, delle politiche e delle economie agricole e forestali anche attraverso la collaborazione con gli enti di protezione civile;
- interventi per la conservazione e la tutela dell'ambiente e della biodiversità impegnandosi attivamente per il contrasto di pratiche del bracconaggio e dello sfruttamento irresponsabile delle risorse naturali;
- Promozione e realizzazione di studi, ricerche e programmi di formazione nonché attività educative, formative e culturali (incontri informativi e formativi, convegni e seminari, concorsi, mostre) rivolte alla promozione del rispetto e alla tutela dell'ambiente e della salvaguardia degli habitat;
- Realizzazione di attività ricreative e sportive tra l’altro nei settori della cinofilia, del tiro sportivo e con l'arco, della falconeria e della caccia fotografica, dell'escursionismo, della micologia e del tartufo, della pesca sportiva, compresa l'attività didattica;
- L'associazione potrà assumere la gestione di aree naturali, aree di protezione, oasi, riserve, parchi, strutture di recupero e riabilitazione per la fauna selvatica e per gli animali in genere, zone dedicate all ' addestramento dei cani, zone dedicate al ripopolamento e alla cattura, nonché di altre strutture coerenti con l'attuazione delle attività e delle finalità dell' associazione;
- La promozione del volontariato ambientalista, ittico, venatorio, zoofilo inteso come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà, di cooperazione e di cittadinanza, sia a livello locale che nazionale ed internazionale; e con attività didattiche informative e formative rivolte ai cittadini, anche in ambito scolastico, che mirino alla sensibilizzazione sulla tutela dell'ambiente e di tutto il territorio;
- Previsione, prevenzione e soccorso in situazioni di eventi calamitosi e disastri a livello locale, regionale e nazionale con particolare attenzione alla tutela dei cittadini e dei beni comuni.
L’Associazione si prefigge inoltre di:
- Istituire corsi di formazione per guardie giurate volontarie per la vigilanza ittico-venatoria-zoofila-ambientale e per operatori tecnico-faunistici;
- Vigilare per la piena e rigorosa applicazione delle leggi vigenti in materia di: gestione della fauna selvatica e del prelievo venatorio; protezione del patrimonio ittico; tutela ambientale e difesa degli equilibri ecologici, controllo e repressione dei crimini contro gli animali, ;
- Elaborare e proporre ogni necessaria modifica alle leggi vigenti per renderle più idonee e corrispondenti alle esigenze ambientali e ittico-venatorie;
- Organizzare la partecipazione dei propri associati alle battaglie e alle iniziative dell'ARCI;
- Promuovere la realizzazione dell 'unita dei cacciatori;
- Promuovere la ricerca e la promozione di forme di intesa, di collaborazione e di accordi con le istituzioni e gli istituti scientifici e di ricerca a tutti i livelli;
Per la realizzazione degli scopi sociali, l’ARCI Caccia Sicilia potrà potrà aderire ad associazioni, e comunque Enti senza fini di lucro. Potrà inoltre istituire sedi, filiali, succursali e potrà sviluppare contatti e rapporti con enti, istituti, associazioni culturali ed altri organismi associativi italiani e stranieri. Potrà partecipare a bandi pubblici su attività inerenti all'attività dell'associazione, promuovere attività di partenariato con altri organismi europei ed extraeuropei, partecipare a bandi di concorso italiani, europei ed extraeuropei in generale per ricevere sostegno logistico e fondi.
L’ARCI Caccia Sicilia non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
L’ARCI Caccia Sicilia può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Regionale.
L’ARCI Caccia Sicilia può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
ART. 3 - (AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI)
Sono soci dell’ARCI Caccia Sicilia I Comitati Provinciali e Locali, nella forma di ente privato riconosciuto o non riconosciuto, enti senza scopo di lucro che condividano le finalità perseguite dall’ARCI Caccia Sicilia o ETS.
Le persone giuridiche aderiscono per il tramite del livello territoriale, presentando apposita istanza all’organismo territoriale.
Così come previsto dall’art. 35 c. 3 del D. Lgs. 117/2017, l’ARCI Caccia Sicilia può ammettere in qualità di socio altri enti di Terzo Settore o genericamente altri enti senza scopo di lucro.
Le associazioni aderenti:
- Partecipano alla vita sociale e democratica dell’Associazione;
- Condividono e concorrono all’attuazione delle finalità dell’Associazione con iniziative conformi agli scopi sociali;
- Si impegnano al versamento della quota di adesione annuale, secondo le disposizioni regolamentari dello Statuto Nazionale approvate dal competente organo nazionale, titolare della tessera e del logo e marchio ARCI Caccia Nazionale
La richiesta di adesione è presentata dal livello territoriale
Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare un’apposita domanda.
In caso di diniego si deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda.
In tale ultimo caso, l’organizzazione che si è vista negare la domanda, può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che si pronunci l’organo di garanzia.
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 7 del presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
I soci esercitano il diritto di voto partecipando alle assemblee dei livelli organizzativi territoriali di riferimento. I soci hanno diritto di eleggere i delegati che parteciperanno con diritto di voto alle assemblee dei livelli organizzativi superiori che daranno a loro volta elezione degli organismi sociali.
ART. 4 - (VOLONTARI)
I volontari sono associati che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
ART.5 - (QUOTE ASSOCIATIVE)
L’adesione delle Associazioni all’ARCI Caccia Sicilia non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento della quota associativa che sarà stabilita di volta in volta dal Consiglio Nazionale. È facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota annuale. È fatto divieto di trasferimento della quota sociale a qualsiasi titolo essa avvenga.
ART. 6 - (DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI)
Gli associati hanno il diritto di:
- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- concorrere all'elaborazione del programma, approvarlo e partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
- prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi purché sia in regola con il pagamento della quota associative;
Gli associati hanno l’obbligo di:
- rispettare lo Statuto Nazionale, il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Nazionale.
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’associazione
- non operare a danno dell’associazione, dell’immagine dello stesso organismo e della località pertinente.
ART. 7 - (PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO)
La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione oppure per morosità, può essere escluso dall’ARCI Caccia Sicilia mediante deliberazione del Consiglio Regionale e del Collegio dei Garanti e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
L’associato può sempre recedere dall’associazione. Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Regionale, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato. La dichiarazione di recesso ha effetto dal ricevimento della comunicazione. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Perde la qualifica di socio chiunque non effettua l’iscrizione tramite il versamento della quota associativa
ART. 8 - (ORGANISMI DEL REGIONALE, DELLE SEZIONI PROVINCIALI E LOCALI)
Sono organi dell’associazione:
- Congresso Regionale
- Consiglio Regionale
- Presidente
- Vice Presidente
- Ufficio di Presidenza
- Il Collegio dei Sindaci Revisori
- Il Collegio dei Garanti
ART. 9 - (CONGRESSO REGIONALE)
Il Congresso regionale è costituito dai rappresentati o delegati degli enti territoriali ed esercitano il diritto di voto solo coloro che risultano iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.
La convocazione del Congresso avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione all’indirizzo risultante dal libro degli associate, si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio e deve essere inoltre convocato quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati, purché in regola con il pagamento delle quote associative. Il Congresso ha le seguenti competenze inderogabili:
- nomina i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti o il Collegio dei Revisori;
- nomina il Collegio dei Garanti
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell’associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- individua i criteri di riparto delle risorse a favore dei livelli territoriali secondo criteri non discriminatori e tenendo conto del numero di soci.
Il Congresso è validamente costituito in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio.
Le riunioni del Congresso possono svolgersi anche tramite collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:
- sia consentito al Presidente del Congresso di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
Il Congresso delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
Per modificare l’Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.
Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.
ART. 10 - (CONSIGLIO REGIONALE)
Il Consiglio Regionale opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali del Congresso al quale risponde direttamente e dal quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
Rientra nella sfera di competenza dell’Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva del Congresso o di altri organi associativi.
In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
- eseguire le deliberazioni del Congresso
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dal Congresso;
- predisporre il bilancio di esercizio e l’eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati.
Il Consiglio Regionale è formato da un numero di componenti, composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9, nominati dal Congresso per la durata di 5 anni e sono rieleggibili. Gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
Il consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell’avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:
- il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Il consigliere che per 3 riunioni consecutive risulti assente, decade dalla carica di consigliere. Sarà compito del Consiglio Regionale procedere alla sua sostituzione ricorrendo al primo dei non eletti oppure se non disponibile si dovrà ricorrere all’elezione di un nuovo consigliere a carico dell’organo assembleare. Il sostituto resterà in carica fino alla fine del mandato dell’organo amministrativo.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti.
Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.
ART. 11 - (PRESIDENTE)
Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il Presidente è eletto dal Consiglio Regionale tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Regionale e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa, dal Consiglio Regionale con la maggioranza dei presenti.
Il Presidente convoca per conto del Consiglio Regionale il Congresso regionale ed il Consiglio Regionale, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta. Il Segretario, nominato a scelta nel corso di ogni seduta di Congresso e/o Consiglio Regionale, redige i verbali delle riunioni.
Sono previsti uno o più Vice Presidenti (di cui uno solo Vicario), eletti dal Consiglio su proposta del Presidente, che coadiuvano il Presidente nell'esercizio delle proprie funzioni e lo sostituiscono in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni .
ART. 12 - (UFFICIO DI PRESIDENZA)
L’Ufficio di Presidenza, è eletto dal Consiglio Regionale tra i suoi componenti su proposta del Presidente (se il Consiglio Regionale è composto di 10/12 persone massimo, l’ufficio di presidenza si può comporre con il Presidente e due/tre vicepresidenti), resta in carica per la durata del Consiglio ed i suoi componenti sono rieleggibili. Rientra nella sfera di competenza dell’Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva del Congresso o di altri organi associativi.
Sono compiti dell’ufficio di presidenza:
- Assicurare il coordinamento generale del programma e del funzionamento organizzativo;
- Curare la tenuta dei libri sociali;
- Elaborare l'eventuale proposta di documento economico di previsione;
- Elaborare il documento per il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità previste dalla legge;
- Proporre al consiglio le commissioni di lavoro o i gruppi di lavoro e i criteri per la loro composizione;
- Costituirsi parte civile nei procedimenti penali aventi ad oggetto reati inerenti i campi di iniziativa dell’Associazione di cui all’art. 3 informandone il Consiglio.
L’ufficio di presidenza è convocato e presieduto dal Presidente e darà informazione al Consiglio Regionale, nella prima seduta utile, degli atti più rilevanti.
ART. 13 (COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI)
L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D. Lgs. 117/2017, l’organo di controllo:
- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all’art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
ART. 13 BIS - (COLLEGIO DEI GARANTI)
Per qualsiasi controversia insorga, anche sull’interpretazione del presente stuto è competente il collegio dei Garanti nazionale al quale si rimanda anche per la procedura da applicare
ART. 14 - (COMITATI TERRITORIALI O CIRCOLI)
Sono il livello territoriale di coordinamento, di direzione politica e organizzativa dell'ARCI Caccia Sicilia nel territorio. I Comitati Provinciali, Intercomunali e Locali hanno le seguenti funzioni:
- Valorizzano l'insediamento associativo e ne promuovono lo sviluppo, favoriscono la partecipazione degli associati alle attività;
- rappresentano l’ARCI Caccia Sicilia nei confronti di enti locali, istituzioni e organizzazioni sociali presenti nel proprio ambito territoriale;
- controllano il rispetto dei principi statutari e il corretto svolgimento della vita associativa delle organizzazioni aderenti.
- operano ai sensi del presente statuto, nel rispetto dei criteri di democraticità e dei principi di uguaglianza e pari opportunità di tutti i soci.
ART. 15 - (PATRIMONIO)
Il patrimonio dell’associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
ART. 16 - (DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI)
Ai fini di cui al precedente art. 12, l’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
ART. 17 - (RISORSE ECONOMICHE)
L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo Settore.
ART. 18 - (BILANCIO DI ESERCIZIO)
L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto e approvato dal Consiglio regionale entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
ART. 19 - (LIBRI SOCIALI)
L’associazione deve tenere i seguenti libri:
- libro degli associati, tenuto a cura dall’Ufficio di Presidenza;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Congresso in cui devono essere trascritti anche I verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Regionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni Consiglio Regionale, tenuto a cura dello stesso organo.
Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi previa richiesta al Consiglio Direttivo e mediante consultazione presso la sede dell’associazione.
ART. 20 - (LAVORATORI)
L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.
ART. 21 - (SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO)
In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. Il Congresso provvede alla nomina di uno o più liquidatori scelti tra i propri associati.
ART. 22 - (RINVIO)
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.
ART. 23 - (NORMA TRANSITORIA)
L’acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.